Covid-19 in Sicilia, Comuni in “zona arancione”: le Faq dell’assessorato alla Salute

L’assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha elaborato alcune risposte alla domande più frequenti sulle misure anti-Covid-19 da applicare all’interno dei Comuni in “zona arancione”. Di seguito la nota diffusa dall’ente isolano:

Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, per ragioni di salute, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per usufruire delle attività consentite.  Per chi non è in possesso di certificazione verde valida, ovvero non sia esente, si applicano le restrizioni agli spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo (c.d. coprifuoco).

Attività consentite

– Ristorazione
È consentita, all’aperto, l’attività di ristorazione e, in generale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pizzerie, pub, pasticcerie, panifici e similari).
Nei locali al chiuso, il servizio ed il consumo al tavolo è, invece, consentito solo ai clienti dotati di valida certificazione verde o agli esenti.
Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite che non vale per i conviventi.
È, inoltre, consentita la vendita di cibi e bevande da asporto anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde, per i quali permane comunque il divieto di servizio al tavolo e di consumazione se in locali chiusi.
È sempre consentita l’attività di consegna al domicilio.
L’orario di chiusura prescinde da quello previsto per il “coprifuoco”. L’attività di ristorazione, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, è consentita esclusivamente in favore dei clienti muniti di certificazione verde valida.

– Sport e attività motorie
È consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva, e di almeno un metro per ogni altra attività. Tale misura non si applica ove sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
Sono consentite le attività delle palestre, delle piscine, dei centri natatori anche in impianti coperti e dei centri benessere, in conformità ai protocolli e alle linee-guida vigenti, esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

– Attività commerciali
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario agli acquisti. Le attività commerciali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida di settore.
Le attività degli esercizi presenti all’interno di mercati e di centri, gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto dei protocolli e linee-guida di settore.

– Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Sono consentite le attività dei centri termali nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida.
Sono, inoltre, consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti.
L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

– Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo, feste e cerimonie
Sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore.
Sono, altresì, consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, all’aperto o al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting. Il limite massimo dei commensali al tavolo è di quattro persone, limite non valido per i conviventi.
Le superiori attività devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e delle linee- guida vigenti e sono consentite esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.
Sono vietate le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

– Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
Sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida ed  esclusivamente per i soggetti muniti di valida certificazione verde.

– Musei, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
È consentita la visita a mostre e musei, nonché l’accesso alle biblioteche esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.
Sono consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, a condizione che siano svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di valida certificazione verde.

– Fiere, convegni, congressi e sagre
Nel rispetto dei protocolli e delle vigenti linee-guida, è consentito lo svolgimento di fiere, convegni, congressi e sagre con accesso riservato ai soggetti in possesso di valida certificazione verde.

– Strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee-guida vigenti.

Condividi

Articoli Correlati

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.